Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1969

Corte cost., sent. 6 febbraio 1969, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1969
Data di deposito
6 febbraio 1969
Data di decisione
29 gennaio 1969
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
  • art. 1, regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933
  • art. 285, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 280, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 270, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 291, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 47, legge n. 703 del 2 luglio 1952
  • legge n. 388 del 18 maggio 1967
  • art. 51, legge n. 703 del 2 luglio 1952

Parametri

Massime

Massima n. 3096

In base all'art. 25, u.co., della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'iniziativa dell'intervento del Governo nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale spetta al Presidente del Consiglio, che ne assume la responsabilita' politica, e non all'Avvocatura dello Stato. La volonta' del Presidente del Consiglio di costituirsi o meno in giudizio non deve pero' manifestarsi in uno specifico atto. Poiche' l'Avvocatura dello Stato e' organicamente posta (dall'art. 17 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611) alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, essa esercita davanti alla Corte costituzionale lo ius postulandi, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio (art. 20 legge n. 87 del 1953) senza che occorra l'esibizione di un mandato (art. 1 t.u. n. 1611 del 1933).

Massima n. 3097

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri non deve essere autorizzato dal Consiglio stesso. La deliberazione del Consiglio dei Ministri e' richiesta (dall'art. 31, u. co. della legge n. 87 del 1953) solo per impugnare davanti alla Corte (in base all'art. 127 Cost.) in via principale una legge regionale.

Massima n. 3098

Come risulta dalle norme che ne regolano la composizione e il funzionamento, se esaminate non isolatamente ma nel loro insieme, le competenze delle Commissioni comunali per i tributi locali hanno natura amministrativa e non giurisdizionale.

Massima n. 3099

La frequente qualificazione delle commissioni per i tributi locali come organi comunali e non statali non ha comunque incidenza risolutiva sulla definizione delle loro funzioni.

Massima n. 3100

Denotano il carattere amministrativo delle commissioni per i tributi locali, non essendo connaturali all'essenza degli organi giurisdizionali: a) il potere delle commissioni, ex art. 280 del t.u. per la finanza locale, di aumentare ex officio la base imponibile accertata; b) la possibilita' (ex art. 270 t.u.) che la commissione giudichi con la presenza della sola meta' dei componenti; c) il potere del prefetto (art. 291 t.u.) di sciogliere la commissione; d) i tre gradi di giurisdizione ordinaria ammessi (ex art. 285 t.u.), sulle questioni decise dalla commissione comunale, dopo esperiti i ricorsi alla sezione speciale della G.P.A. e alla commissione centrale.

Massima n. 3101

Trattandosi di organi di amministrazione contenziosa, i principi della Costituzione sulla indipendenza dei giudici ordinari e speciali (artt. 102 e 108 della Costituzione) non sono applicabili nei confronti della norma dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che affida ai consigli comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle commissioni comunali per i tributi locali.

Massima n. 3102

Non essendo organi giurisdizionali (a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953), le Commissioni comunali per i tributi locali non possono promuovere giudizi di legittimita' costituzionale.

Massima n. 3103

L'art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte, in cui, modificando l'art. 286 del T.U. per la finanza locale, consente alla Giunta comunale di disporre, dopo la decisione della commissione comunale per i tributi locali, e nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla commissione, la provvisoria iscrizione a ruolo delle partite contestate, e' stato modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388, che tale iscrizione a ruolo ha reso obbligatoria e non piu' facoltativa. Peraltro se nel caso in relazione al quale sia stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale risulti ancora senza dubbio applicabile la norma impugnata, non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione stessa alla stregua dello ius superveniens.

Massima n. 3104

La norma dell'art. 51 della legge 2 luglio 1952, n. 703 che consente alla Giunta comunale di disporre, in via provvisoria, dopo la decisione di prima istanza e nel limite massimo di due terzi dell'imponibile determinato dalla commissione, l'iscrizione a ruolo delle partite contestate, non avendo la decisione della commissione carattere giurisdizionale, e non essendosi attribuito alla giunta comunale un potere arbitrario, non viene in contrasto con il principio costituzionale della indipendenza dei giudici speciali e non viola il principio di eguaglianza, ne' il diritto di difesa e neppure il principio della capacita' contributiva (artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, contenente "disposizioni in materia di finanza locale", sollevata dalla Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione e dalla Commissione comunale per i tributi locali di Torchiara in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 108 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 e dell'art. 51 della stessa legge, sollevata dal tribunale di Ravenna in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della stessa legge, sollevata dal tribunale di Bassano del Grappa in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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