Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1968

Corte cost., sent. 23 marzo 1968, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1968
Data di deposito
23 marzo 1968
Data di decisione
21 marzo 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, lett. c, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 51, lett. d, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 24, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 47, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 54, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 46, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 55, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 28, cpv, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 45, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 63, comma 3, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 29, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 34, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 35, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
  • art. 33, legge n. 69 del 3 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2748

L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 attribuisce alla Corte costituzionale la competenza ad accertare e a dichiarare se e quali disposizioni legislative siano illegittime a causa dell'annullamento di quelle ritualmente sottoposte al suo esame, ma non consente al giudice a quo di estendere l'impugnativa al di la' delle norme applicabili alla controversia e di proporre, contro il disposto dell'art. 23 della stessa legge citata, questioni del tutto irrilevanti per la decisione del giudizio principale.

Massima n. 2749

L'istituzione di un albo giornalistico e l'obbligatorieta' dell'iscrizione ad esso non costituiscono di per se' una violazione della sfera di liberta' di chi voglia al giornalismo professionalmente dedicarsi, purche' le norme che disciplinano l'ordine assicurino a tutti il diritto di accedervi e non attribuiscano ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla liberta' dei soggetti.

Massima n. 2750

Il presupposto del trattamento di reciprocita' per l'accesso dello straniero all'esercizio della professione giornalistica in Italia (art. 45, in relazione all'art. 36 della legge 13 febbraio 1963, n. 69) non puo' dirsi illegittimamente stabilito, essendo ragionevole che intanto lo straniero sia ammesso ad una attivita' lavorativa in Italia in quanto al cittadino italiano venga assicurata una pari possibilita' nello Stato al quale il primo appartiene. Tuttavia nell'ipotesi del cittadino di uno Stato che non garantisca l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche, il presupposto di reciprocita' rischia di tradursi in una grave menomazione della liberta' di quei soggetti ai quali la Costituzione (art. 10, terzo comma) ha voluto offrire asilo politico. Per contrasto con l'art. 21 cost. - il quale garantisce a tutti, e non ai soli cittadini, il fondamentale diritto di esprimere liberamente e con ogni mezzo il proprio pensiero - l'art. 45 della legge n. 69 del 1963 va percio' dichiarato, in parte qua, illegittimo.

Massima n. 2751

Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso in cui in un collegio giudicante su ricorsi avverso provvedimenti di un ente, alcuni dei componenti siano nominati su designazione dello stesso ente, perche' il principio dell'indipendenza del giudice non sia violato e' necessario che la legge che cosi' dispone contenga norme idonee ad impedire ogni forma di responsabilita', anche indiretta, dei componenti designati verso l'ente. Queste condizioni non risultano assicurate dall'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, (sull'ordinamento della professione di giornalista), il quale prevede che il collegio (tribunale o corte d'appello) competente a decidere sull'azione promossa contro le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, sia integrato, nella sua composizione, da un giornalista professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio all'inizio di ogni anno dal presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio stesso. La brevita' della durata dell'ufficio e la possibilita' di una rinnovata designazione degli stessi soggetti non escludono infatti che il Consiglio possa periodicamente esercitare un implicito sindacato sul loro operato. L'art. 63, comma terzo, della legge suddetta va percio' dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost.. Cfr.: sentenza n. 1 del 1967.

Massima n. 2752

L'art. 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, richiede per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, fra l'altro, l'iscrizione nel registro dei praticanti e l'esercizio della pratica per almeno diciotto mesi, ma e' da escludere che dal combinato disposto di tale articolo e degli artt. 33 e 34 derivi che l'accesso all'albo sia rimesso alla completa discrezionalita' di editori, direttori e giornalisti gia' iscritti. Si tratta infatti di conseguenze dovute non alla legge n. 69, ma alla struttura privatistica delle imprese editoriali, nell'ambito della quale la non discriminazione puo' essere assicurata solo dalla concorrenza delle iniziative giornalistiche. A conclusioni analoghe si perviene in ordine all'art. 35, primo comma, in base al quale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti il richiedente deve dimostrare di aver svolto attivita' retribuita da almeno due anni. Va infatti escluso che tale disciplina consenta un sindacato sulle pubblicazioni, in quanto le certificazioni dei direttori sono richieste allo scopo esclusivo di accertare che l'attivita' non sia stata esercitata solo occasionalmente. Sono pertanto infondate, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 29, 33, 34 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma terzo, della stessa legge;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 29, 33, 34 e 35 sollevate dall'ordinanza 5 giugno 1967 del pretore di Catania in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione;

d) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, 28 Cpv., 46, 47, 51, lett. c e d, 54 e 55 sollevate dalla stessa ordinanza in riferimento agli artt. 3, 21, 18, 19, 33, 39, 49 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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