Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1964
Corte cost., sent. 30 giugno 1964, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1964
- Data di deposito
- 30 giugno 1964
- Data di decisione
- 20 giugno 1964
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:66
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 19, statuto regione Sicilia
- art. 20, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 5, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 1, statuto regione Sicilia
- art. 64, comma 1, Costituzione
- art. 66, Costituzione
- art. 68, Costituzione
- art. 4, statuto regione Sicilia
- art. 24, Costituzione
- art. 101, e segg., Costituzione
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2177
E' materia di conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione se, in base alla posizione e ai poteri dalle norme costituzionali riconosciuti alla Assemblea regionale siciliana, spetti allo Stato una potesta' giurisdizionale sugli atti della Assemblea stessa relativi al rapporto di impiego dei propri dipendenti.
Massima n. 2178
L'Assemblea regionale siciliana non puo' essere configurata come organo amministrativo, le attribuzioni conferitale dallo Statuto essendo legislative (artt. 14-19 Stat. sic.) o politiche (art. 9, primo comma, e 20, secondo comma Stat. spec.) e mai amministrative, lo stesso potere regolamentare di esecuzione delle leggi regionali (art. 12 terzo comma Stat. spec.) essendo demandato al Governo regionale. Da cio' non deriva, peraltro, che l'Assemblea regionale siciliana possa essere parificata alle Camere, ne' sotto il profilo della equivalenza degli atti legislativi, ne' sotto quella della cosiddetta attivita' di indirizzo politico.
Massima n. 2179
Dal principio fondamentale di unita' della Repubblica, enunciato nell'art. 5 (e confermato nell'art. 1 dello Statuto siciliano) e dalla constatazione che per quanto lo Statuto siciliano conferisca alla Regione un'ampia autonomia, questa non e' da confondere con la sovranita', - che resta attributo dello Stato, nel quale la Regione e' subordinatamente inquadrata, - discende la necessaria conseguenza che nel quadro delle fonti le leggi regionali, anche se emanate nelle materie riservate alla Regione, non possono essere poste sullo stesso piano delle leggi statali. La competenza legislativa delle Regioni e' infatti anzitutto limitata alle materie elencate negli Statuti regionali, nella determinazione delle quali non possono valere criteri finalistici che non risultino da una valutazione obiettiva del loro contenuto. L'attivita' legislativa delle Regioni - enti con fini predeterminati inderogabilmente fissati - differisce inoltre profondamente dall'attivita' legislativa statale, quest'ultima essendo normalmente una attivita' libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma costituzionale. Il vigente ordinamento costituzionale non consente pertanto l'assimilazione delle funzioni dell'Assemblea regionale - da considerarsi come manifestazione di autonomia politica costituzionalmente riconosciuta e delimitata - alle funzioni delle Camere, che sono espressione del potere di indirizzo politico generale, alla determinazione del quale il Parlamento partecipa anche attraverso la legislazione, e che la Costituzione, predisponendo il controllo di merito sulla legislazione regionale (art. 127) considera prevalente. - S. nn. 49/1963, 9 e 124/1957, 2 e 32/1960, 66/1961, 46/1962, 56/1964.
Massima n. 2180
L'esame del sistema di garanzie per la Camera e per il Senato compiutamente delineato dagli artt. 64, primo comma, 66 e 68 Cost. e che - specie per quanto riguarda l'immunita' parlamentare, tipica espressione dell'indipendenza dell'organo rispetto agli altri poteri - non trova riscontro nelle norme della Costituzione sulle Regioni, ne' in quelle degli Statuti regionali, conferma che alla Assemblea regionale siciliana non puo' attribuirsi la stessa posizione costituzionale delle Camere, cosi' come al potere regolamentare conferito all'Assemblea regionale siciliana dall'art. 4 dello Statuto speciale non puo' riconoscersi la stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere regolamentare spettante a ciascuna delle due Camere del Parlamento. Di conseguenza ne' dai suddetti principi ne' dalle norme costituzionali e' dato ricavare, circa gli atti della Assemblea regionale siciliana relativi al rapporto di impiego dei propri dipendenti, un limite, in considerazione della posizione e dei poteri della Assemblea stessa, al diritto di agire e di difendersi in giudizio a tutti riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 2181
L'art. 24 Cost., quando parla del diritto di "agire in giudizio" non puo' non riferirsi alla funzione degli organi giurisdizionali cosi' come regolata dagli artt. 101 e segg. della Costituzione. Il diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione non puo' pertanto ritenersi soddisfatto, per quanto riguarda gli atti dell'Assemblea regionale siciliana circa il rapporto di impiego dei propri dipendenti, dalla mera facolta' di ricorso agli organi della stessa, dal Regolamento interno accordata, ma solo dalla possibilita' di adire gli organi giurisdizionali dello Stato.
Massima n. 2182
La Regione non ha competenza a dettare norme in tema di giurisdizioni. - S. n. 4/1956.
Massima n. 2183
Accertato che spetta allo Stato la giurisdizione in materia di decisioni dei ricorsi relativi al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana, decidere a quale organo dello Stato competa in concreto l'esercizio della giurisdizione stessa esorbita dall'oggetto e dai limiti del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato e rientra nelle questioni di giurisdizione che il vigente ordinamento riserva alla Corte di Cassazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
letto l'art. 134 della Costituzione; letti gli artt. 39, 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara che spetta allo Stato la giurisdizione sugli atti dell'Assemblea regionale siciliana relativi ai rapporti di impiego dei propri dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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