Corte costituzionale
Sentenza n. 168/1963
Corte cost., sent. 23 dicembre 1963, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/1963
- Data di deposito
- 23 dicembre 1963
- Data di decisione
- 12 dicembre 1963
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:168
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 23, comma 1, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 23, comma 3, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 23, comma 4, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 11, comma 1, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 17, legge n. 195 del 24 marzo 1958
Parametri
Massime
Massima n. 2012
La disposizione del 4x comma dell'art. 72 Cost., secondo il quale la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere e' sempre adottata per i seguenti disegni di legge in materia costituzionale, in base al coordinamento con l'art. 138, viene a costituire un'espressa limitazione alla potesta', riconosciuta al Parlamento dal 3x comma dello stesso art. 72 Cost., di deferire l'esame e l'approvazione dei disegni di legge ad apposite commissioni, composte in modo di rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La detta disposizione pertanto opera nel senso di escludere la procedura decentrata riguardo a quei disegni di legge, ai quali il Parlamento, per finalita' di carattere politico, intenda attribuire efficacia di legge costituzionale. Non opera invece per le leggi ordinarie, alla cui approvazione puo' procedersi anche con la procedura decentrata, con le cautele richieste dalla esigenza che l'atto legislativo sia, per quanto possibile, sottoposto all'esame del Parlamento con la garanzia della pubblicita'.
Massima n. 2013
La legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura non concerne materia costituzionale ai sensi degli artt. 72, 4x comma e 138 Cost., e pertanto non puo' ritenersi illegittima perche' approvata dalla Commissione competente della Camera dei deputati in sede deliberante, e non dall'Assemblea con la procedura ordinaria.
Massima n. 2014
L'art. 104, 4x comma della Costituzione dispone che i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura siano scelti fra i magistrati appartenenti alle varie categorie, ma non esige, in relazione anche all'art. 107, 3x comma (secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di funzioni) che a tutte le categorie di magistrati sia attribuita, nella composizione del Consiglio stesso, una rappresentanza proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. Non e' pertanto in contrasto con il precetto anzidetto l'art. 23, 1x comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura, in quanto prevede una rappresentanza numerica piu' elevata per la categoria dei magistrati di cassazione, avendo riguardo, non tanto al numero degli appartenenti alle varie categorie, quanto alla loro qualificazione. Tale disparita' di trattamento fra le varie categorie di magistrati non puo' ritenersi in contrasto con la Costituzione, neppure sotto il profilo della eguaglianza, essendo consentito al legislatore ordinario disciplinare diversamente situazioni differenziate, quando trovino logica giustificazione, come nella specie, in relazione alle esigenze del funzionamento del Consiglio Superiore, nella maggiore esperienza e prestigio dei magistrati di cassazione.
Massima n. 2015
Il principio dell'eguaglianza del voto, sancito dall'articolo 48 Cost., deve intendersi nel senso del divieto del voto multiplo o plurimo e della pari efficacia potenziale del medesimo. Tale principio non e' violato dalla disposizione del 3x comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio Superiore della magistratura, con la quale e' attribuito a tutti i magistrati il diritto di partecipare alla elezione del Consiglio predetto, secondo il sistema della votazione per categorie, in corrispondenza con l'eleggibilita', pure per categorie, stabilita dall'articolo 104 Cost..
Massima n. 2016
Non e' in contrasto con il principio costituzionale che tutti i magistrati partecipino all'elezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, il quarto comma dell'art. 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che esclude dall'elettorato attivo gli uditori giudiziari, poiche' questi non possono considerarsi compiutamente magistrati a tutti gli effetti preveduti dall'ordinamento (R.D. 20 gennaio 1941, n. 12 artt. 136, 129; legge 11 ottobre 1942, n. 1352, art. 6; legge 14 febbraio 1948, n. 113, art. 1; legge 15 febbraio 1956, n. 59, articolo unico; legge 24 maggio 1951, n. 312).
Massima n. 2017
E' costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 11, 1x comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione agli artt. 104, 1x comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura ledendone l'autonomia sulla base del principio della necessaria collaborazione fra l'organo del potere esecutivo, responsabile politicamente dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia dello Stato, e l'organo costituzionalmente competente a deliberare in ordine allo status dei magistrati.
Massima n. 2018
Nell'ordinamento unitario dello Stato alla magistratura sono applicabili i principi fondamentali dell'ordinamento medesimo, compatibili con la garanzia di indipendenza dei giudici. I provvedimenti emanati dal Consiglio Superiore, ai sensi dell'art. 105 Cost. e dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in considerazione del loro carattere sostanzialmente amministrativo, debbono assumere pertanto, anche per le esigenze del controllo finanziario, la forma del decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro per la giustizia, ovvero del Ministro stesso, nei casi stabiliti dalla legge, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento statale. E' quindi non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge citata in relazione all'art. 105 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le tre cause indicate in epigrafe,
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio superiore della Magistratura;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della detta legge, in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 104 e 105 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo, terzo e quarto comma, della stessa legge, in riferimento agli artt. 48, 104, primo, terzo e quarto comma, 105, 107 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, parte prima, della legge anzidetta, in riferimento all'art. 105 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Testo integrale
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