Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1960

Corte cost., sent. 31 maggio 1960, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1960
Data di deposito
31 maggio 1960
Data di decisione
24 maggio 1960
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
  • art. 37, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • legge n. 264 del 29 aprile 1949
  • legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 73, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 45, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 37, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1046

Per l'art. 134 della Costituzione e per l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la Corte costituzionale e' chiamata a decidere le questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Basta quindi che la norma impugnata di illegittimita' costituzionale sia contenuta in un atto avente veste di legge o in uno di quegli atti che, pur avendo la forma di decreti, hanno forza di legge - quali sono i decreti legislativi o delegati e i decreti legge - perche' sia radicata la competenza a giudicare della Corte costituzionale.

Massima n. 1047

Vedi: Sent. 39/1959 A.

Massima n. 1048

Vedi: Sent. 39/1959 B.

Massima n. 1049

Nel giudizio di legittimita' costituzionale, in via incidentale, non possono trattarsi questioni irrilevanti per il giudizio di merito. Il sussidio straordinario di disoccupazione, che puo' essere corrisposto a determinare categorie di lavoratori in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, ha natura e scopi assistenziali e' percio' una provvidenza diversa dalla indennita' di disoccupazione, che ha carattere essenzialmente assicurativo. Se il giudizio principale di merito ha per oggetto soltanto il pagamento della indennita' di disoccupazione, e la questione rimessa alla Corte concerne la legittimita' costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che vieta di corrispondere sia l'indennita' che il sussidio di disoccupazione a chi gia' goda di un trattamento di quiescienza, la Corte deve limitarsi ad esaminare l'articolo di legge impugnato solo per la parte relativa alla indennita' di disoccupazione.

Massima n. 1050

La norma di attuazione in tanto e' tale in quanto derivi dalla norma posta dal legislatore, e presuppone quindi l'esistenza di concrete, specifiche disposizioni a cui essa sia riferibile. La norma dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che vieta di corrispondere l'indennita' e il sussidio di disoccupazione al lavoratore che gia' goda di un trattamento di quiescenza, non puo' considerarsi norma di attuazione della legge delega 4 aprile 1952, n. 218, giacche' in questa legge non e' dato ravvisare nessuna disposizione che possa collegarsi con la norma suddetta.

Massima n. 1051

La delegazione legislativa, condizionando in un determinato modo l'esercizio della facolta' attribuita al Governo, assume, nei confronti delle disposizioni che dovranno essere emanate in attuazione di tale facolta', una funzione indubbiamente preminente con la quale non si puo' conciliare un esercizio, in senso contrario, alle norme contenute nella legge che la delega dispone. Cfr.: 24/1959 D.

Massima n. 1052

Quale che sia la funzione specifica che si voglia attribuire alla pensione di invalidita' e vecchiaia, e' certo che, in base all'ordinamento vigente, essa e' collegata allo stato di bisogno del lavoratore determinato da una accertata invalidita' o dall'aver superato un certo limite di eta'. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e' preordinata a coprire un evento diverso, cioe' lo stato di bisogno in cui il lavoratore viene a trovarsi, involontariamente, per essere venuto meno il rapporto di lavoro preesistente - di regola per licenziamento - e per l'impossibilita' di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro connessa a condizioni oggettive del mercato di lavoro, cioe' alla mancanza di richiesta di mano d'opera.

Massima n. 1053

La regolamentazione delle assicurazioni per invalidita' e vecchiaia e per la disoccupazione involontaria delinea dal punto di vista giuridico il diritto del lavoratore al conseguimento delle prestazioni come un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, il quale sorge, sulla base del rapporto assicurativo, con il verificarsi delle condizioni analiticamente previste dalla legge e cioe', da un lato, l'obbligo del versamento dei contributi, dall'altro la concorrenza di eventi diversi a seconda del tipo di assicurazione contratta: invalidita' oltre un certo limite, anzianita' oltre una certa eta', mancanza di lavoro per obbiettiva impossibilita' di impiego. Eventuali limitazioni al godimento di un tale diritto soggettivo non possono desumersi, in via di interpretazione estensiva, da disposizioni che si riferiscono a situazioni giuridiche differenti.

Massima n. 1054

L'accertata invalidita' o l'avvenuto superamento di un determinato limite di eta', che danno diritto, in base al vigente ordinamento, alla corresponsione della pensione per invalidita' e vecchiaia, non eliminano necessariamente qualsiasi capacita' lavorativa dell'interessato. Percio' in linea di principio, non sussiste incompatibilita' assoluta fra la suddetta pensione e l'indennita' di disoccupazione. Ne' tale incompatibilita' e' rilevabile dal sistema normativo delle assicurazioni sociali, nel quale la pensione di invalidita' appare ispirata al criterio di garantire soltanto un "minimum" all'assicurato, che non esclude altre eventuali retribuzioni per prestazioni d'opera. L'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilendo l'incompatibilita' assoluta fra l'indennita' di disoccupazione e il trattamento di pensione, contiene una norma contraria allo spirito della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed esula percio' dai limiti della delega fatta al Governo con l'art. 37 della stessa legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi indicati in epigrafe:

respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Brescia con le ordinanze 20 aprile 1959 sulla legittimità costituzionale dal decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, per assunta violazione del limite temporale posto nell'art. 37 della legge delega 4 aprile 1952, n. 218, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

dichiara, sulla questione proposta con le ordinanze medesime del Tribunale di Brescia e con l'ordinanza 27 gennaio 1959 del Tribunale di Macerata, la illegittimità costituzionale del comma terzo dell'art. 32 del detto decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui si stabilisce che l'indennità di disoccupazione non spetta per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, in relazione all'art. 37 della indicata legge delega 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

Testo integrale

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