Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1959
Corte cost., sent. 15 luglio 1959, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1959
- Data di deposito
- 15 luglio 1959
- Data di decisione
- 9 luglio 1959
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 14 del 7 maggio 1958
- art. 2, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 4 del 5 luglio 1958
- art. 3, legge della Regione siciliana n. 14 del 7 maggio 1958
- legge della Regione siciliana n. 19 del 12 maggio 1959
Parametri
- art. 127, ultimo co., Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 117, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 14, lett.q, statuto regione Sicilia
- art. 97, comma 3, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
Massime
Massima n. 857
Vedi: Sent. 38/1957 A.
Massima n. 858
Vedi: Sent. n. 30/1959 A.
Massima n. 859
L'art. 2 della legge regionale siciliana 7 maggio 1958, n. 14, non attribuisce una semplice potesta' regolamentare al Governo della Regione, ma gli delega l'emanazione di norme legislative per il funzionamento del servizio di liquidazione della pensione e del trattamento di quiescienza spettante al personale dipendente dell'Amministrazione regionale. Tale articolo non contiene alcun principio o criterio direttivo per il Governo regionale, in merito alle norme da emanarsi, ed e' percio' viziato di illegittimita' costituzionale. E' conseguentemente viziato di illegittimita' costituzionale il decreto legislativo 5 luglio 1958, emanato dal Presidente della Regione in base allo stesso art. 2 della legge regionale citata.
Massima n. 860
Il precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 81 della Costituzione e' sufficientemente adempiuto quando la legge che importa una nuova spesa indichi i mezzi di copertura: non e' necessario che l'ammontare della spesa sia precisato, quando esso e' facilmente determinabile e i mezzi di copertura appaiono ictu oculi sufficienti. Le spese previste dalla legge regionale siciliana 7 maggio 1958 n. 14, recante "Norme sul personale della Regione" sono spese fisse ed obbligatorie, di cui percio' e' facilmente calcolabile l'ammontare. Tali spese appaiono largamente coperte dalle disponibilita' di bilancio che l'art. 10 della stessa legge prescrive di utilizzare. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'indicato art. 3 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, sollevata per il motivo che tale articolo non avrebbe indicato l'esatto ammontare dei nuovi oneri e non consentirebbe in conseguenza di stabilire se la imputazione a determinati capitoli del bilancio regionale assicuri la disponibilita' dei mezzi necessari.
Massima n. 861
E' legge di proroga quella che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, non quella che estende ad altre persone disposizioni gia' dettate per certe categorie di persone.
Massima n. 862
Vedi: Sent. n. 60/1958 C.
Massima n. 863
Le leggi regionali 7 maggio 1958, n.14, e 12 maggio 1959, n. 19, provvedono alla sistemazione del personale assunto dalla Regione nel periodo di impianto della propria organizzazione burocratica. Trattandosi di sistemare personale gia' assunto, la Regione non era tenuta ad uniformarsi al precetto costituzionale secondo cui ai pubblici impieghi si accede mediante concorso. I requisiti richiesti dall'art. 3 della legge del 1958 e dalla legge del 1959, per l'inquadramento del suddetto personale nei ruoli della Regione, permettono, ancorche' scarsi, di accertare la capacita' degli aspiranti; ne', d'altra parte, nella valutazione di tali requisiti, la Corte costituzionale puo' spingersi a sostituire il proprio apprezzamento a quello compiuto dal legislatore regionale nel legittimo uso del suo potere. Il fatto che le norme contenute nelle indicate leggi regionali non coincidano con quelle adottate dallo Stato in materia analoga, non puo' costituire di per se' solo vizio di illegittimita' costituzionale, tanto piu' che la Regione ha agito nell'ambito della propria competenza esclusiva. Sono pertanto infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della indicata legge regionale 7 maggio 1958 n. 14 e dell'intera legge regionale 12 maggio 1959 n. 19, sollevate in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma della Costituzione.
Massima n. 864
La disposizione VIII della Costituzione, la quale stabilisce, fra l'altro, che per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, fuorche' in caso di necessita' trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali, ha natura ed efficacia di norma transitoria. Pertanto la Regione siciliana era obbligata a rispettare la suddetta norma soltanto al momento della sua costituzione e dell'inizio del suo funzionamento; successivamente poteva ad essa derogare. Cfr.: 30/59 E; 30/59 I.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti elencati in epigrafe:
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa della Regione;
dichiara, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 29 marzo 1958, promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede, il 7 maggio 1958 (n. 14) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle stesso giorno 7 maggio 1958, n. 27, contenente "Norme sul personale della Regione", ed in conseguenza dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana del 5 luglio 1958, n. 4, contenente "Norme per il funzionamento del servizio di liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale della Amministrazione regionale";
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale della citata legge regionale 7 maggio 1958 e della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1959, promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio dello stesso anno, (n. 19) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 15 dello stesso mese, n. 28, contenente norme sul "Collocamento nei ruoli del personale inquadrato con la legge 7 maggio 1958, n. 14", in riferimento all'art. 14, lett. q, dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Conte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Testo integrale
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