Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1959
Corte cost., sent. 9 luglio 1959, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1959
- Data di deposito
- 9 luglio 1959
- Data di decisione
- 6 luglio 1959
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1959:38
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942
- art. 875, codice civile
- legge n. 2814 del 30 dicembre 1923
- legge n. 2260 del 24 dicembre 1925
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 44, Costituzione
- art. 43, Costituzione
Massime
Massima n. 833
Quando, nel giudizio principale, la questione di legittimita' costituzionale e' subordinata ad altra questione, la sentenza con cui il giudice a quo risolve la questione preliminare e l'ordinanza con cui lo stesso giudice, in base alla decisione adottata con la sentenza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita', sono provvedimenti strettamente connessi. Percio' non occorre, nell'ordinanza, una ulteriore motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalita' per la decisione di merito. Ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale, e' irrilevante che la sentenza del giudice a quo non sia passata in giudicato. Cfr.: 10/1959 B, 48/1957.
Massima n. 834
Vedi: Sent. 37/1957 B.
Massima n. 835
Vedi: Sent. 37/1957 C.
Massima n. 836
Il potere conferito al Governo, con le leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, di emendare il testo del Codice civile del 1865 e procedere al coordinamento delle relative disposizioni anche con altre norme, non contenute nello stesso testo, non era cessato con l'approvazione e la pubblicazione separata dei singoli libri del nuovo Codice. Ad ulteriore coordinamento il Governo poteva legittimamente procedere prima di approvare e pubblicare il testo unificato del nuovo Codice. Il decreto 16 marzo 1942, n. 262, con cui il testo unificato venne approvato ha carattere di provvedimento legislativo delegato perche' emesso in base alla delega contenuta nelle citate leggi n. 2814 del 1923 e n. 2260 del 1925.
Massima n. 837
L'inciso "ovvero a distanza minore della meta' di quella stabilita' dai regolamenti locali", inserito nell'art. 875 in sede di unificazione del testo del Codice civile, gia' pubblicato in libri separati, non costituisce una modificazione sostanziale, ma una precisazione esplicativa della norma dell'art. 66 del libro della proprieta' che detto inciso non conteneva: precisazione del tutto aderente al sistema, accolto nel Codice, della prevalenza dei regolamenti locali nella disciplina dei rapporti di vicinato (art. 873 Codice civile e art. 64 libro separato della proprieta'). E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata per il motivo che il Governo, approvando il testo unificato del Codice col decreto 16 marzo 1942, n. 262, avrebbe ecceduto, per quanto concerne il suddetto inciso, dai limiti della delega conferitagli con le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260. - S. nn. 37/1957, 54/1957.
Massima n. 838
Le limitazioni alla proprieta' privata, derivanti dall'obbligo di osservare le distanze nelle costruzioni, sono stabilite, al pari di tutte le altre limitazioni, anche per fini di interesse generale, che si ricollegano alla funzione sociale della proprieta' alla quale il Codice civile si riferisce in varie disposizioni. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 875 Codice civile (comunione forzosa del muro che non e' sul confine), sollevata in riferimento al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione. Non e' poi in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione la disposizione dell'art. 875 Codice civile, secondo la quale la comunione del muro che non e' sul confine si puo' ottenere pagando le indennita' relative al valore della meta' del muro ed al valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni preliminari dedotte dalla Società Cooperativa edilizia "Colli Aminei" e dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 5 febbraio 1958 del Tribunale di Napoli, sulla legittimità costituzionale dell'inciso contenuto nell'art. 875 del Codice civile "ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali", in riferimento agli articoli 76, 77, 42, 43 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI
FRANCESCO - PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA.
Testo integrale
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