Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1958
Corte cost., sent. 3 ottobre 1958, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1958
- Data di deposito
- 3 ottobre 1958
- Data di decisione
- 29 settembre 1958
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1958:56
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1441 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 652
Per il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali non possono essere assunte dal legislatore quali criteri validi per l'adozione di una diversa disciplina. Ma per quanto riguarda la differenza di sesso il principio va integrato con le norme della Costituzione in cui si fa riferimento al sesso o in cui si deve ritenere che la differenza di sesso assume rilevanza: artt. 29, 37, 51, 52, 102, 106, 108. Queste disposizioni hanno una nota comune: la riserva di legge.
Massima n. 653
Tra i requisiti, che, a norma dell'art. 51, primo comma, della Costituzione, possono essere stabiliti con legge per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, e compreso anche il sesso.
Massima n. 654
L'interpretazione sistematica delle norme della Costituzione, in cui si fa riferimento al sesso o in cui la differenza di sesso assume rilevanza (artt. 3, 29, 37, 51, 52, 102, 106, 108) induce a fare ritenere che le leggi ordinarie, che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici e in casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, possono tener conto, nell'interessi dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purche' non resti infranto il principio fondamentale dell'eguaglianza giuridica. L'accertamento di particolari attitudini che rendano piu' o meno idonei i cittadini dell'uno e dell'altro sesso a determinati uffici pubblici vale e per gli uomini e per le donne.
Massima n. 655
La differenziazione nei riguardi degli appartenenti ai due sessi, stabilita dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, con la previsione che ai collegi delle Corti di Assise non possono partecipare piu' di tre donne, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto la limitazione numerica risponde non al concetto di una minore capacita' delle donne, ma all'esigenza di un piu' appropriato funzionamento dei collegi stessi. Pertanto e' infondata la questione sulla legittimita' costituzionale, delle norme della suddetta legge, relative alla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Massima n. 656
E' buona regola di interpretazione quella di cercare nelle parole della legge un significato che sia piu' che possibile aderente ad un concreto contenuto normativo, per il quale cioe' la norma non apparisca pleonastica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti segnati in epigrafe:
dichiara non fondata la questione proposta con le sopra indicate ordinanze della Corte di assise di Cremona del 7 luglio 1958 e della Corte di assise di Milano del 1 dello stesso mese sulla legittimità costituzionale delle norme della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, relative alla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1958,
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
Testo integrale
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