Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 13 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Tomaso Perassi
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:60
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 807 del 31 agosto 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 839 del 31 agosto 1951
- art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 7 febbraio 1951
- art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 14 maggio 1952
- art. 42, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 2, legge n. 333 del 18 maggio 1951
- art. 7, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 24, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, ult. parte, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 44, Costituzione
Massime
Massima n. 340
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A).
Massima n. 341
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiede nella ordinanza di rimessione alla Corte l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate, nonche' l'esposizione dei termini e motivi dell'istanza con cui e' stata sollevata la questione e non anche l'"adeguata motivazione", che e' prescritta, solo per l'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza, nel successivo art. 24, e cio' per il controllo dei giudici superiori, che potrebbero sollevare la questione.
Massima n. 342
I vizi di costituzione del contraddittorio del giudizio di merito sono insindacabili dalla Corte nei giudizi di legittimita' costituzionale sollevati incidentalmente, nei quali il dibattito e' limitato tra le parti in causa nel procedimento a quo al momento in cui e' stato disposto il rinvio. Cfr.: ord. 5 dicembre 1956.
Massima n. 343
La funzione legislativa non consiste esclusivamente nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte, ma puo' consistere anche nella emanazione di leggi-provvedimento, talune delle quali previste dalla stessa Costituzione. Quantunque esse abbiano natura eccezionale, puo' tuttavia, ammettersi la delegazione di leggi-provvedimento ove ricorrano situazioni di interesse generale, suscettibili solo di valutazione politica e che implichino un giudizio tale da non poter essere formulato direttamente dal Parlamento per ragioni specialmente tecniche. Gli atti in cui si esplica detta delega sono provvedimenti concreti riguardanti soggetti determinati, ma di natura legislativa. Rispetto ad essi non sorge il problema di una eventuale elusione dell'art. 113 Cost., essendo essi soggetti al controllo giurisdizionale della Corte Costituzionale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 113 Cost. - dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, con cui si delega il Governo a provvedere con decreti aventi valore di legge ordinaria alle espropriazioni a favore degli Enti di riforma fondiaria.
Massima n. 344
La facolta' del Governo di determinare i territori ai quali si estende l'applicazione delle norme della legge Sila (art. 1, legge 21 ottobre 1950, n. 841) e' sufficientemente delimitata, anche se e' lasciata alla discrezionalita' del Governo stesso, nell'esercizio della potesta' delegatagli, l'apprezzamento in concreto della suscettibilita' di trasformazione agraria e fondiaria di un determinato territorio quale presupposto per estendere ad esso l'applicabilita' di quelle norme. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del D.P.R 7 febbraio 1951, n. 69, che ha esteso le norme della legge Sila ai territori dell'Emilia e del Veneto.
Massima n. 345
Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, rientra nel potere discrezionale del Governo dichiarare suscettibili di trasformazione fondiaria ed agraria anche territori di natura non latifondistica. Pertanto non e' fondata, sotto il profilo dell'eccesso della delega contenuta nell'art. 1 della legge stralcio, la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 14 maggio 1952, n. 618, che avrebbe espropriato terreni di natura non latifondistica.
Massima n. 346
Sul punto la sentenza rinvia alla successiva sent. n. 61 del 1957. (ved. 61/57 B).
Massima n. 347
Il valore dei terreni non sottoposti all'imposta straordinaria sul patrimonio, ai fini della determinazione dell'indennita' di espropriazione per l'attuazione delle riforma fondiaria, deve essere accertato con riferimento ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 maggio 1947. E' pertanto infondato, sotto il profilo di eccesso dalla delega contenuta nella legge stralcio, la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 14 maggio 1952, n. 618, per non aver riferito la valutazione del fondo al momento dell'esproprio.
Massima n. 348
La pubblicazione del piano di espropriazione per l'attuazione della riforma fondiaria dopo la scadenza del termine (31 dicembre 1951), fissato dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951 n. 333, non vizia il decreto delegato di scorporo perche' non concorre alla sua formazione. E' pertanto infondato, sotto il profilo di eccesso dalla delega contenuta nella legge stralcio, la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 14 maggio 1952, n. 618, che ha approvato un piano di espropriazione pubblicato nel Foglio degli annunzi legali in epoca posteriore al 31 dicembre 1951.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato,
dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza 13 aprile-3 maggio 1956 della Corte di appello di Bologna sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dei decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, e 14 maggio 1952, n. 618, in riferimento alle norme contenute negli artt. 42, 76, 77 e 113 della Costituzione e 1 e 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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