Art. 62 — Casi di esenzione dalla ritenuta (articolo 1 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
La ritenuta del 26 per cento di cui all'articolo 48, comma 1, non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piinvestitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 63. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui alla parte I, titolo I, capo II.
Le disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla presente sezione sono soppresse.