Art. 67 — Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i soggetti non residenti (articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 63, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.