Art. 70 — Intermediari non residenti (articolo 9 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con l'Agenzia delle entrate.
Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione della presente sezione una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all'articolo 68, comma 2, lettera a); c) a fornire, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi e altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalità per l'assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69.