Art. 44 — Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 33, comma 3; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile alloscaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui all'articolo 33, comma 4, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste all'articolo 33, comma 4, intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 33, comma 5.
Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.