Art. 64 — Comunicazione di atti e notizie (articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici dell'Agenzia delle entrate le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, debbono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 18 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →