Art. 67 — Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto dell'articolo 66, comma 7; c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari; d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione; e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici; f) al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata; g) al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, ai fini della variazione di quest'ultimo; h) al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.