Art. 42 — Fabbricati di nuova costruzione articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.