Art. 37 — Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Nelle ipotesi previste dall'articolo 33 il reddito agrario si considera inesistente.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →