Art. 297 — Disposizioni applicative (articolo 161 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del presente capo.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo si applicano le disposizioni di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezione I.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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