Art. 291 — Determinazione del reddito imponibile (articolo 156 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0090 per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0070 per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0040 per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: euro 0,0020 per tonnellata.

Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo.

Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 non è ammessa alcuna deduzione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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