Art. 291 — Determinazione del reddito imponibile (articolo 156 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0090 per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0070 per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: euro 0,0040 per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: euro 0,0020 per tonnellata.
Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo.
Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 non è ammessa alcuna deduzione.