Art. 296 — Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione (articolo 160 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 290 non possono esercitare quella di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezioni III e IV, né in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.

Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 291 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 291.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →