Art. 296 — Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione (articolo 160 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 290 non possono esercitare quella di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezioni III e IV, né in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.
Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 291 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 291.