Art. 29 — Reddito dominicale dei terreni (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 34.
Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui all'articolo 64, comma 2, lettera c).