Art. 80 — Attività (articolo 34 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 2, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
I centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli indici sintetici di affidabilità fiscale diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
I centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f) prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 55, comma 1, e 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 11.
I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare: a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari; b) redigono le scritture contabili; c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, della destinazione del 5 per mille prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della destinazione del 2 per mille, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), e), i), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e o) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonché dei redditi indicati all'articolo 51, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f) svolgono le attività di cui al comma 3, lettere da c) a f),assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione.
A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui al comma 4 e di cui all'articolo 83 può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel comma 4. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.