Art. 86 — Disposizioni di attuazione (articolo 40, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce: a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 80, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui all'articolo 81, commi 1 e 2, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'articolo 82, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti; d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →