Art. 79 — Requisiti soggettivi (articolo 33 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
I centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 80.
I centri designano uno o più responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
I centri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.