Art. 81 — Responsabili dei centri (articolo 35 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b) rilascia, a seguito della attività di cui all'articolo 80, comma 3, lettera c), un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.