Art. 53 — Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nell'articolo 52, comma 2 deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.