Art. 124 — Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto (articolo 8 Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

Il soggetto interessato può presentare ricorso presso la corte di giustizia tributaria competente in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha presentato ricorso, a seconda del caso, alla corte di giustizia tributaria o al tribunale competente degli altri Stati membri, non può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui all'articolo 125, se: a) il ricorso è pendente in conformità dell'ordinamento interno dello Stato membro interessato; b) la decisione di rigetto può essere ulteriormente impugnata secondo il diritto interno dello Stato membro interessato; c) la decisione di rigetto è stata confermata, a seconda del caso, con sentenza passata in giudicato o dal tribunale competente di un altro Stato membro interessato con decisione non ulteriormente impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 125