Art. 505 — Trasmissione di sentenza di condanna

A cura del cancelliere dell'ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna è trasmessa all'ufficio di porto in cui è iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perché ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorità giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorità giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →