Art. 505 — Trasmissione di sentenza di condanna
A cura del cancelliere dell'ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna è trasmessa all'ufficio di porto in cui è iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perché ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorità giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorità giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.