Art. 500 — Registri degli uffici circondariali

Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:

1) delle sentenze e dei decreti di condanna;

2) delle cause penali;

3) delle denuncie, rapporti e referti;

4) dei reati denunciati alle autorità giudiziarie;

5) delle contravvenzioni;

6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario;

7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione.

Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →