Art. 503 — Anticipazione di spese di giustizia

L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario è fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →