Art. 503 — Anticipazione di spese di giustizia
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario è fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario è fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.