Art. 429 — Arruolamento di stranieri
Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono.
L'autorità marittima mercantile o quella consolare che procede all'imbarco può esigere che la validità dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorità dello Stato cui il marittimo appartiene.