Art. 430 — Custodia di libretti di navigazione
I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorità marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorità marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.