Art. 430 — Custodia di libretti di navigazione

I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorità marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorità marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →