Art. 432 — Imbarco di allievo ufficiale

Quando nella composizione dell'equipaggio è previsto l'imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato in tale qualità, deve essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui a gli articoli 251 e 268.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →