Art. 370 — Giornale generale e di contabilità

Il giornale generale e di contabilità, deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso.

Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data:

1) la qualità e la quantità complessiva del carico;

2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo;

3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa;

4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti;

5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;

6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri;

7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri;

8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri;

9) i prestiti contratti;

10) il pegno o la vendita delle cose caricate;

11) tutto ciò che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →