Art. 366 — Libri provvisori

Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.

Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorità marittima mercantile o a quella consolare.

Queste redigono, in calce al libro provvisorio e (dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.

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