Art. 373 — Contenuto del giornate di macchina

Il giornale di macchina consta di una premessa e di due parti.

La premessa, compilata dal direttore di macchina, comprende una descrizione sommaria delle motrici delle caldaie e dei principali apparecchi ausiliari di bordo, con indicazioni sul loro funzionamento. Tale descrizione è fatta secondo le istruzioni da emanarsi dal ministro della marina mercantile, salvo quelle varianti e aggiunte ritenute necessarie in relazione a particolari caratteristiche del macchinario e degli apparecchi e strumenti esistenti a bordo.

La prima parte del giornale è compilata a cura del direttore di macchina, in base ai dati e alle notizie che il personale di macchina in comando di guardia deve scrivere, guardia per guardia, su apposito quaderno.

Tali dati e notizie devono essere firmati dal personale in comando di guardia sulla prima parte devono essere altresì annotati:

1) le variazioni di andatura delle motrici ordinate sia durante la manovra sia durante la navigazione dal ponte di comando, con l'ora corrispondente letta, in ore e minuti primi, all'orologio di macchina;

2) l'eventuale rilievo di diagrammi indicatori;

3) gli avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell'avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella, Feconda parte del giornale;

4) i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, delle caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie, nonché i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari principali 5) ogni altra notizia che il direttore di macchina o il personale di servizio in comando di guardia ritenga utile porre in evidenza.

Il comandante della nave deve apporre il visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza.

Nella seconda parte del giornale devono essere scritti i nomi del comandante e del direttore di macchina in carica e l'eventuale sostituzione dei medesimi mentre il giornale è in uso.

Nella seconda parte devono essere altresì annotati:

1) la descrizione sufficientemente dettagliata delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici, alle caldaie o agli apparecchi ausiliari sia in navigazione sia in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle varie riparazioni eseguite e i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso;

2) le visite periodiche e occasionali passate alle macchine, alle caldaie e agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate;

3) i grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari;

4) le immissioni in bacino per la visita della carena o per qualsiasi altra circostanza.

Devono essere sempre indicati la data e il luogo corrispondenti alle notizie riportate.

Ogni rapporto del direttore di macchina, deve essere datato e sottoscritto, nonché vistato dal comandante.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →