Art. 367 — Sostituzione dei libri provvisori

Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro.

Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.

Quando l'autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.

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