Art. 364 — Presentazione

I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →