Art. 364 — Presentazione
I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.
I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.