Art. 361 — Ritrovamento del ruolo

Qualora il ruolo smarrito sia ritrovato, deve essere trasmesso all'autorità marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal caso questa ne fa invio alla cassa nazionale per la previdenza marinara che provvede al confronto tra il ruolo stesso e quello ricostituito per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →