Art. 359 — Ricostituzione del ruolo
Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorità marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso.
Il ruolo così ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.