Art. 356 — Annotazioni relative all'armamento e al disarmo
L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio.
Il ruolo della nave in disarmo è custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validità del ruolo stesso.