Art. 336 — Atti di nazionalità, e licenze di navi cancellate dai registri

L'atto di nazionalità o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →