Art. 337 — Bandiera delle navi mercantili
La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza.
La bandiera nazionale è alzata all'asta di poppa, o all'estremità del picco o dell'antenna di poppa.
Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.