Art. 337 — Bandiera delle navi mercantili

La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza.

La bandiera nazionale è alzata all'asta di poppa, o all'estremità del picco o dell'antenna di poppa.

Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.

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