Art. 339 — Uso della bandiera in porto

In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennità civili e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole.

Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall'autorità marittima.

La bandiera deve essere altresì alzata all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto.

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