Art. 340 — Uso della bandiera da parte delle navi estere

Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →