Art. 340 — Uso della bandiera da parte delle navi estere
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile.
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonché durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile.