Art. 338 — Uso della bandiera in navigazione

In navigazione la bandiera nazionale si tiene alzata qualunque sia l'ora, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, quando si incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità e quando una nave da guerra nazionale o di potenza amica ne faccia invito alzando la propria bandiera.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →