Art. 335 — Ritiro dei documenti provvisori

Al momento del rilascio dell'alto di nazionalità o della licenza, l'autorità competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →