Art. 332 — Visto sulla licenza

1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorità marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse.

2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione è sottoposta ogni tre anni al visto della autorità marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →