Art. 325 — Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalità
La direzione marittima compila l'atto di nazionalità a norma dell'articolo 150 del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave.
L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalità; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonché le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave.
Se l'atto di nazionalità riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorità marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorità doganale del luogo di iscrizione.