Art. 327 — Rinnovazione dell'atto di nazionalità e della licenza

L'atto di nazionalità e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono più contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →